Nelle operazioni a premio predisposte per i propri dipendenti dal datore di lavoro insieme a un soggetto esterno è il primo a dover operare la ritenuta sulle somme percepite dal proprio personale anche se erogate materialmente dall'altro promotore. E' questo, in sintesi, il chiarimento dato dalla risoluzione n. 76/E del 24 marzo.

 

L'agenzia delle Entrate risponde a una società che ha progettato, insieme a un'impresa concessionaria di vendita di macchine movimento, l'erogazione di premi rivolti ai dipendenti di quest'ultima, conseguibili in caso di raggiungimento di determinati standard di fatturazione.

La società istante ritiene che debba essere il datore di lavoro a operare le ritenute sui premi e formula il proprio parere basandosi sulla circolare 326/1997 seconda la quale, nel caso di operazioni a premio promosse da più soggetti, è il datore di lavoro, come sostituto d'imposta, a dover effettuare il prelievo alla fonte quando esiste un collegamento (ad esempio un accordo o una convenzione) con l'altra società esterna organizzatrice, anche se è quest'ultima a elargire materialmente i "bonus".

 

 

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