Scatta l'Iva "per cassa". La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di ieri del decreto 26 marzo 2009 del ministero dell'Economia e delle Finanze dร , infatti, il via alla possibilitร  di poter optare per il "pagamento" dell'imposta al momento della effettiva riscossione del corrispettivo. Una deroga - che va ad aggiungersi ad altre giร  normativamente previste - al principio di coincidenza fra effettuazione ed esigibilitร  dell'operazione, introdotta, si ricorda, dal decreto "anticrisi" (Dl 185/2008) che, nel suo testo originario, ne prevedeva l'applicazione, in via temporanea, per il solo triennio 2009-2011.

Analizziamo piรน nel dettaglio le "regole del gioco".

A chi si rivolge la norma?

Ammesse all'esigibilitร  differita sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, da parte di soggetti Iva che nell'anno solare precedente hanno realizzato - o, nel caso di inizio attivitร , prevedano di realizzare - un volume d'affari non superiore a 200mila euro.

Riguardo alla necessitร  dello status di soggetto Iva dell'acquirente o del committente, l'agenzia delle Entrate ha avuto giร  modo di chiarire che "rientrano nell'ambito applicativo della norma le operazioni effettuate nei confronti degli enti non commerciali che operano nell'esercizio di attivitร  d'impresa, ancorchรฉ i beni e i servizi acquistati siano destinati ad essere promiscuamente adibiti all'esercizio di attivitร  d'impresa e di attivitร  non commerciali" (circolare n. 8/E/2009, punto 6.8).

Restano, invece, fuori le operazioni effettuate da quanti si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell'imposta, cosรฌ come quelle poste in essere nei confronti di acquirenti o committenti assoggettati al regime del reverse charge.

Come "differire" l'esigibilitร  dell'Iva?

La fattura relativa all'operazione per cui si vuole fruire dell'Iva per cassa deve necessariamente essere emessa con l'indicazione che si tratta di operazione con imposta a esigibilitร  differita, ex articolo 7 del Dl 185/2008.

La mancata annotazione produrrร  l'assoggettamento della cessione del bene o della prestazione di servizio alle regole ordinarie.

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