Il contribuente è tenuto a dichiarare come redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati (come le pensioni e i compensi per le collaborazioni coordinate e continuative, ora collaborazioni a progetto) percepiti in Italia da contribuenti residenti all'estero. In particolare, sono soggetti a tassazione (e all'obbligo di dichiarazione) i redditi:

- percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale non esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni;

- percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi debbono essere assoggettati a tassazione sia in Italia che nello Stato estero;

- percepiti dal residente di uno Stato estero con cui è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede che tali redditi debbano essere tassati esclusivamente in Italia.

La normativa nel dettaglio

Nelle fattispecie di cui ai punti a) e b) il contribuente ha diritto, nel proprio Paese di residenza fiscale, al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo a norma di quanto disposto nell'articolo 165 del Tuir. La disposizione, come modificata dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 247 del 18 novembre 2005, prevede infatti che, dove alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi prodotti all'estero, le imposte pagate a titolo definitivo su tali redditi siano ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

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