Il fondo per le vittime della strada è uno speciale fondo che è stato istituito con la legge n. 990 del 1969.

Questo fondo, ai sensi inoltre dell'art. 283 del D.lgs n. 209 7/9/05, assolve allo scopo di risarcimento per incidente con veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona , incidente con veicolo non assicurato o natante non assicurato, per danni alla persona e cose; incidenti con veicoli o natanti assicurati con assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa, per i danni alla persona e cose; con veicoli rubati, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Il risarcimento è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro, che ammonta a € 2.500.000,00 per risarcimento danno biologico ed € 500.000,00 per danni a cose.
A seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, che modifica l'art. 283 D.lgs n. 209/2005, provvede anche al risarcimento dei danni in caso di sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo;danni causato da sinistri con veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo e interviene sia per i danni alla persona che alle cose.

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