L'articolo 37, commi 8 e 9 del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto nell'articolo 8-bis del dPR 22 luglio 1998, n. 322 il comma 4-bis, che dispone l'obbligo, per i soggetti passivi Iva, di presentare l'elenco clienti e fornitori.Con circolare del 4 agosto 2006, n. 28/E la scrivente ha fornito in argomento i primi chiarimenti, che restano tuttora validi ed attuali.

Il presente documento di prassi si propone di dare ulteriori precisazioni in considerazione, peraltro, dell'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 maggio 2007 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2007- supplemento ordinario), con il quale sono individuati gli elementi informativi e sono definite le modalità tecniche e i termini relativi alla trasmissione degli elenchi suddetti.

2. ASPETTI SOGGETTIVI
2.1 Soggetti obbligatiSono obbligati alla trasmissione dell'elenco clienti e fornitori tutti i soggetti passivi Iva che abbiano emesso o ricevuto fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione. L'obbligo non sussiste, invece, nell'ipotesi in cui nell'anno di riferimento non sia stata effettuata alcuna operazione attiva o passiva rilevante ai fini Iva.

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