Plafond Iva trasferibile dalla società conferente alle due conferitarie anche se a queste non vengono attribuiti i debiti relativi al personale dipendente. Le posizioni non trasmesse, infatti, non incidono minimamente sull'attività di esportazione che ha generato il plafond e che le imprese subentranti intendono proseguire con continuità. A sostegno della trasferibilità del plafond, inoltre, è il fatto che le operazioni attinenti ciascuna divisione aziendale trasferita, rilevanti ai fini Iva, sono esattamente individuabili grazie all'utilizzo di un apposito codice.

Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 165/E del 21 aprile, con cui l'Agenzia risponde positivamente all'interpello di una società interessata a conferire due rami d'azienda in favore di due imprese beneficiarie e a trasferire in capo a esse anche il plafond Iva.

Nel dettaglio, l'istante cerca chiarimenti sulla possibilità di trasferire alle conferitarie il beneficio della non imponibilità Iva per l'acquisto e l'importazione di beni e servizi. A tal proposito, la società conferente specifica di godere dello status di esportatore abituale e precisa che le beneficiarie subentreranno in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti i complessi aziendali trasferiti, ad eccezione dei debiti relativi al personale. Restano esclusi dal passaggio i debiti per gli stipendi verso i dipendenti concernenti il mese di dicembre, quelli per la tredicesima e quelli per le ritenute, i contributi all'erario e agli istituti previdenziali. E' proprio la sussistenza di queste posizioni non trasferite a sollevare i dubbi oggetto d'interpello.

L'ipotesi sostenuta dalla società conferente è che l'esclusione delle attività in esame sia irrilevante e, quindi, non ostativa al trasferimento del plafond Iva in favore delle conferitarie. La soluzione prospettata è suffragata, secondo l'istante, dalla stessa giurisprudenza, che ha ribadito la non attinenza delle posizioni non trasferite con l'attività di esportazione che ha generato il plafond e, di conseguenza, la loro irrilevanza ai fini del trasferimento del beneficio fiscale.

L'Agenzia si allinea alla soluzione prospettata dall'istante, richiamando la stessa giurisprudenza tributaria, che (Ctr Piemonte, sentenza n. 8/2007) ha sottolineato che nelle "trasformazioni sostanziali soggettive" il trasferimento del plafond Iva non è subordinato alla trasmissione di tutti i debiti/crediti dell'azienda, ma solo delle attività e passività necessarie ad assicurare, in continuità, la prosecuzione dell'attività di impresa rivolta ai clienti non residenti.

Risultano così soddisfatte le condizioni per la fruizione del plafond maturato dalla conferente.

In primis, infatti, le conferitarie proseguono continuativamente l'attività delle divisioni aziendali oggetto di conferimento, prima svolta dall'istante, soddisfacendo così uno dei requisiti per godere del beneficio fiscale.

In seconda battuta, le Entrate chiariscono che le posizioni non trasferite non incidono affatto sull'attività di esportazione oggetto di conferimento e, quindi, si considerano irrilevanti ai fini dal trasferimento del plafond Iva.

A corroborare il parere dell'Agenzia è l'utilizzo di un codice Seco (settore contabile) specifico per ciascuna divisione aziendale, che garantisce la totale trasparenza dei passaggi di attività. Con esso è possibile attribuire a ogni ramo d'azienda le diverse operazioni e verificarne il trasferimento. A ciò si somma quanto impresso nero su bianco nei verbali relativi al conferimento dei due rami d'azienda alle beneficiarie, che viene richiamato dall'Agenzia come ulteriore elemento a sostegno del parere positivo fornito.

Ultime battute della risoluzione per ribadire che la soluzione in linea con quella prospettata dalla società istante non impedisce all'Amministrazione finanziaria di verificare, in qualunque momento, se dietro l'operazione in esame si nascondano intenzioni elusive.

Il Commercialista in Rete

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