CAPITOLO I

Questioni interpretative

1.      Detrazioni per figli a carico art. 12, comma 1, lett. c), del Tuir

1.1     Detrazione per figlio a carico di un soggetto diverso dal genitore

D Una ragazza inizialmente non coniugata ha un figlio non riconosciuto dall'altro genitore, se il suo reddito non e' capiente per fruire della detrazione e la ragazza si e' successivamente sposata con un soggetto diverso dal genitore del figlio, quest'ultimo puo' applicare la detrazione per il figlio anche in assenza di provvedimenti per il riconoscimento?

R L'art. 12, comma 1, lett. c), del Tuir, riconosce le detrazioni per figli a carico "per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati".

La condizione di figlio a carico, riconosciuta a prescindere dall'eta' del figlio e dalla convivenza con i genitori, fermo restando il limite di

 

reddito non superiore a 2.840,51 euro previsto per essere considerati "familiari a carico", presuppone un rapporto di parentela o di affiliazione con il soggetto che usufruisce della detrazione.

Pertanto, nel caso di figlio a carico della madre, successivamente sposata con un soggetto diverso dal padre naturale del figlio, in assenza di un provvedimento per il riconoscimento, la detrazione spetta esclusivamente alla madre (anche se questa non puo' fruirne per in capienza dell'imposta).

        1.2     Genitori separati

D Si chiedono chiarimenti in merito alle istruzioni al Modello 730/2008 per quanto concerne la ripartizione della detrazione per figli a carico tra genitori separati. In particolare, si chiede se il riferimento ai "limiti di reddito" del genitore affidatario (ovvero di uno dei due genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) debba essere inteso come reddito piu' elevato, oppure possa riferirsi anche al caso in cui il genitore affidatario non riesca a fruire della detrazione in quanto, pur avendo un reddito maggiore dell'altro genitore, sia in possesso di oneri deducibili e/o detraibili tali da azzerare l'imposta.

R Premesso che per i genitori legalmente ed effettivamente separati la ripartizione della detrazione per figli a carico e' diversamente disciplinata dalla lett. c), comma 1, dell'art. 12 del Tuir, a seconda che sia stabilito o meno l'affidamento congiunto dei figli, si fa presente che,

in base all'interpretazione della disposizione suddetta fornita dalla scrivente nella circolare n. 15 del 2007, sono individuabili le seguenti fattispecie:

a)              nel caso di affidamento ad un solo genitore, la detrazione spetta

interamente a quest'ultimo salvo la possibilita' di accordo per suddividere la detrazione al 50 per cento tra i genitori oppure per attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito piu' elevato;

b)       nel caso, invece, di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, nella misura del 50 per cento tra i genitori salvo la possibilita' di accordarsi per attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito piu' elevato.

Questa interpretazione e, in particolare, la fissazione della detrazione secondo percentuali prefissate (50 per cento e 100 per cento), nonche' il riferimento al "reddito piu' elevato", si e' resa necessaria al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra i genitori separati e quelli non separati.

Pertanto, la detrazione per figli a carico non puo' piu' essere ripartita liberamente tra i genitori separati.

Al di fuori delle ipotesi suddette, l'art. 12, comma 1, lett. c) del Tuir, stabilisce una       diversa disciplina      nel     caso    in      cui     il      genitore

originariamente beneficiario della detrazione per figli a carico (il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari) non possa fruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito.

In tal caso la norma stabilisce che la detrazione non fruita possa essere attribuita, per intero, in favore dell'altro genitore e che quest'ultimo sia tenuto a riversare all'altro genitore un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa, salvo la possibilita' di accordarsi diversamente.

Come evidenziato nella richiamata circolare n. 15 del 2007, il riferimento della norma all'impossibilita' di "usufruire della detrazione per limite di reddito" individua l'ipotesi in cui il genitore, originariamente destinatario del beneficio della detrazione per figli a carico ai sensi dell'art. 12 del Tuir, non possa di fatto fruirne, in tutto o in parte, a causa di una imposta incapiente.

Pertanto, la    fattispecie     presa   in      considerazione  dalla norma e la

possibilita', quindi, di devolvere la detrazione per intero all'altro genitore, ricorre anche nell'ipotesi in cui il genitore, originariamente affidatario, pur avendo un reddito piu' elevato rispetto a quello dell'altro genitore, non possa fruire della detrazione in quanto in possesso di oneri deducibili e/o detraibili tali da azzerare l'imposta.

 

In sostanza, la possibilita' di attribuire la detrazione al genitore con reddito piu' basso e' riconosciuta esclusivamente ai genitori separati e limitatamente alla ipotesi in cui l'altro genitore non possa fruirne per incapienza dell'imposta.

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