Il tenore letterale della disposizione in tema di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" (contenuta nell'articolo 2 del Dl 12/1985) induce a ritenere insufficiente la circostanza che l'acquirente abbia trasferito la propria residenza nell'immobile acquistato laddove detta modificazione non sia recepita presso l'ufficio dell'anagrafe. Conseguentemente, è irrilevante alla data dell'acquisto la residenza di fatto difforme da quella risultante dall'esame delle iscrizioni all'anagrafe della popolazione residente.

E' quanto deciso dalla Cassazione, sentenza n. 9949 del 16 aprile 2008, i cui giudici hanno, in sintesi, chiarito che, ai fini dell'agevolazione in questione, la residenza anagrafica è prevalente rispetto a quella di fatto.

Il fatto

La controversia era sorta in seguito a un avviso di liquidazione con cui l'ufficio comunicava a una coppia di coniugi la decadenza dalle agevolazioni "prima casa", previste in materia di imposta di registro, sulla scorta della considerazione che gli stessi, alla data della compravendita, non avevano la residenza nel Comune in cui era ubicato l'immobile rispetto al quale intendevano beneficiare del regime agevolato.

La Ctp accoglieva il ricorso dei contribuenti, giungendo alla conclusione che ad avere natura assorbente dovesse essere la circostanza che i coniugi risiedevano nell'immobile alla data dell'atto, e non il fatto che il trasferimento nello stesso fosse stato registrato all'anagrafe del Comune solo successivamente.

La soluzione veniva confermata anche in appello dalla Commissione regionale competente.

L'Amministrazione finanziaria proponeva allora ricorso dinanzi alla Suprema corte, asserendo che ai fini del godimento del trattamento agevolato non potesse farsi valere l'esistenza di un presunto criterio della residenza di fatto che contrasti con le risultanze anagrafiche.

Per inciso, l'articolo 1 della tariffa allegata al Testo unico dell'imposta di registro (Dpr 131/1986) prevede attualmente l'applicazione dell'imposta di registro al 3%, per i trasferimenti aventi per oggetto case di abitazione non di lusso, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis, nelle versioni della stessa che si sono succedute nel tempo.

La sentenza

La Cassazione ha accolto il ricorso ribadendo il principio per il quale deve ritenersi prevalente la residenza anagrafica rispetto a quella di fatto.

I giudici hanno ribadito che resta fermo in capo all'acquirente dell'immobile il beneficio del trattamento agevolato, che viene ugualmente concesso a chi abbia già fatto formale richiesta di trasferimento della residenza nel Comune in cui l'immobile è ubicato. Ma, considerato che, con riferimento alla fattispecie in esame, tale circostanza non risultava, la Corte non ha rilevato la sussistenza di un motivo idoneo a escludere il principio in base al quale, come precisato, al fine del godimento dell'agevolazione, debba ritenersi prevalente la residenza anagrafica rispetto a quella di fatto, nel caso in cui quest'ultima non coincida con la prima.

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