I dipendenti del settore privato possono usufruire dell'imposta agevolata sugli straordinari, pari al 10% su un massimo di 3mila euro lordi. Per verificare se si ha diritto ad accedere al regime sostitutivo, aperto a chi, nel 2007, non ha percepito più di 30mila euro lordi, occorre considerare solo i redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione ordinaria. Non vanno dunque presi in considerazione quelli a tassazione separata né tanto meno quelli rientranti in altre tipologie.
Sono alcuni dei chiarimenti forniti dalle Entrate e dal ministero del Lavoro con la circolare n. 49/E dell'11 luglio 2008, che approfondisce le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro contenute nel decreto legge 93/2008. Nel documento di prassi è inoltre sottolineato che - per effetto di una modifica apportata dallo stesso provvedimento all'articolo 51 del Tuir - contribuiscono a formare reddito di lavoro dipendente anche le erogazioni liberali non superiori a 258,23 euro l'anno concesse in occasione di ricorrenze a tutti i dipendenti o ad alcune categorie, i sussidi occasionali e quelli corrisposti a vittime dell'usura. Somme che, a partire da quelle erogate successivamente al 29 maggio 2008, rientrano dunque a pieno titolo nella base imponibile.
Lavoratori beneficiari
Rientrano nella platea dei beneficiari i dipendenti del settore privato, con qualsiasi tipo di contratto, che hanno percepito nel 2007 redditi di lavoro dipendente di importo complessivamente non superiore a 30mila euro lordi: nel calcolo vanno dunque presi in considerazione tutti i redditi di questo tipo percepiti nell'anno, anche in relazione a più rapporti di lavoro. Restano, invece, fuori eventuali altri redditi soggetti a tassazione separata, così come, naturalmente, i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.
Le nuove misure fiscali non riguardano i titolari di redditi di lavoro assimilato, come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto. Esclusi anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che potrebbero però essere coinvolti in un secondo momento, previa verifica degli effetti prodotti dalle misure introdotte per il settore privato in via sperimentale.
Somme ammesse alla tassazione agevolata
L'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunale e regionale si applica entro il limite di 3mila euro, al lordo della ritenuta fiscale del 10%, sulle somme erogate:
per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2008
per prestazioni di lavoro supplementare, effettuate nello stesso arco temporale da dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, o rese in funzione di clausole elastiche (sempre nello stesso periodo) da lavoratori in part-time verticale o misto
in relazione a incrementi di produttività legati all'andamento economico dell'impresa.
La parte che eccede il tetto di 3mila euro concorre a formare il reddito complessivo del lavoratore ed è soggetta a tassazione con le aliquote ordinarie.
Relativamente a straordinario e lavoro supplementare, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva è necessario non solo che le prestazioni siano state effettuate nel periodo indicato, ma anche che siano state remunerate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008. Termine che "slitta", per effetto del principio generale di cassa allargata, al 12 gennaio 2009.
Lavoro straordinario
La circolare ricorda che è definito lavoro straordinario quello prestato oltre l'orario normale di lavoro, fissato dal decreto legislativo 66/2003 in 40 ore settimanali, fatta salva la possibilità di prevedere, con contratto collettivo, un monte ore inferiore. Per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, il lavoro straordinario è dunque individuato con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi, anche nel caso in cui essi prevedano meno di 40 ore di lavoro ordinario, o, in assenza di una disciplina collettiva, agli accordi tra datore di lavoro e lavoratore (per non più di 250 ore all'anno, salvo contratto collettivo). Nel caso in cui esso è contabilizzato in maniera forfetaria, l'imposta del 10% deve essere applicata alle somme corrisposte per le ore di lavoro straordinario effettuate nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2008.
Lavoro supplementare e clausole elastiche
L'agevolazione si applica anche per le prestazioni supplementari svolte dai dipendenti in part-time orizzontale, così come per quelle rese, in funzione di eventuali clausole elastiche previste dai contratti collettivi, dai lavoratori in part-time verticale o misto. Ad ogni modo, l'agevolazione si applica solo se il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del Dl 93/2008, cioè prima dello scorso 29 maggio.
Premi di produttività
Sono ammessi all'agevolazione gli incentivi legati all'andamento produttivo dell'impresa e, in generale, quegli elementi della retribuzione che vengono erogati solo al raggiungimento di determinati obiettivi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. Le somme devono però essere necessariamente corrisposte tra il 1° luglio e il 12 gennaio 2009, anche se relative ad attività prestate in periodi precedenti.
Sono inclusi anche i premi di produzione non previsti dalla contrattazione collettiva o decentrata ma semplicemente concordati tra datore di lavoro e singolo dipendente.
Adempimenti del sostituto d'imposta
L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto in maniera automatica se ha rilasciato il Cud al dipendente in servizio presso la sua azienda per l'intero 2007. Nella certificazione devono essere indicati separatamente sia la parte di reddito assoggettata a imposta sostitutiva che il relativo importo trattenuto, ed eventualmente anche la parte di reddito tassata, per espressa richiesta del lavoratore, con l'aliquota ordinaria in luogo di quella agevolata.
Viceversa, se il sostituto che deve applicare l'imposta non coincide con quello che ha rilasciato la certificazione relativa al 2007, o l'ha rilasciata per un periodo inferiore all'anno, è necessario che il lavoratore comunichi per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente percepito nel 2007. La stessa comunicazione deve essere fatta dal dipendente che l'anno scorso non ha percepito alcun reddito. Analogamente, deve dichiarare al proprio sostituto di non aver diritto ad avvalersi del regime il lavoratore che ha superato il limite dei 30mila euro o che ha già raggiunto la soglia dei 3mila euro per via di altri rapporti di lavoro.
In tutti i casi, è possibile rinunciare, per iscritto, al regime agevolato, se meno favorevole, come potrebbe accadere in presenza di oneri la cui deduzione o detrazione sarebbe impedita dal meccanismo di imposizione sostitutiva.
Se non è trattenuta dal sostituto, l'imposta del 10% può comunque essere applicata dal contribuente in sede di dichiarazione.
Essa può essere utilizzata in compensazione sia dal sostituto (con altre ritenute) che dal dipendente tramite F24.
Nella circolare è inoltre precisato che in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso sono applicate le disposizioni in vigore per le imposte dirette.
Da ultimo, è ribadito che le somme soggette all'imposta sostitutiva, oltre a non concorrere alla formazione del reddito complessivo Irpef, non rientrano nel calcolo dell'Isee (indicatore di situazione economica equivalente) per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate. Vanno, al contrario, computate per il riscontro delle condizioni richieste per le prestazioni previdenziali e assistenziali.
Fonte: Agenzia Entrate
Il Commercialista in Rete
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