Nella pratica fiscale quotidiana delle imprese di trasporto, le spese per carburanti sono di solito documentate in parte con schede carburante e in parte con fatture di “netting”, relative a contratti stipulati con società petrolifere.

Per quanto riguarda la disciplina delle schede carburante, il Dpr 444/1997 prevede che gli acquisiti effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione debbano risultare da apposite annotazioni in una scheda (articolo 1, comma 1) da istituirsi per ciascun veicolo utilizzato nell’esercizio dell’impresa.

Tale scheda deve contenere, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale e il numero di partita Iva del soggetto d’imposta che acquista il carburante.

In occasione di ogni rifornimento l’addetto alla distribuzione, con firma di convalida, deve certificare la data del rifornimento, l’ammontare del corrispettivo (al lordo dell’imposta sul valore aggiunto), nonché, anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell’esercente l’impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l’ubicazione dell’impianto stesso (articoli 2 e 3). Inoltre, prima della registrazione nell’apposito registro Iva acquisiti, deve essere annotato sulla scheda il numero dei chilometri, rilevabile, alla fine del mese o trimestre, dall’apposito dispositivo esistente nel veicolo (articolo 4).

Tali disposizioni, dirette a facilitare l’accertamento del consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi, sono ispirate come sottolineato anche dalla circolare 205/1998, da motivi di cautela fiscale. La circolare, al punto 4, riepiloga peraltro la prassi amministrativa applicabile in materia, citando in particolare le risoluzioni del 1989 n. 571647 e n. 570767, come integrate dalla risoluzione 106/1996, laddove è prevista la possibilità di sostituire la scheda carburante con una particolare procedura di fatturazione posta in essere con l’utilizzo di un’apposita carta di credito e sulla base di appositi contratti di somministrazione. Si parla in questi casi di contratti di “netting”, contratti cioè di somministrazione fra il gestore e la compagnia petrolifera, relativamente ai rifornimenti effettuati direttamente dall’utente, che per il pagamento utilizza apposite “card aziendali”. Tali rifornimenti sono fatturati all’utente del veicolo, mentre il gestore provvede a “rifatturare” alla compagnia petrolifera l’operazione effettuata nei confronti del cliente.

Gli utilizzatori dei veicoli della società devono dunque compilare, mensilmente, un documento, numerato e datato, nel quale devono essere indicati anche i chilometri percorsi.

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Il Commercialista in Rete

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