È possibile la deduzione dal reddito delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione internazionale? Tra le spese deducibili possono rientrare gli oneri burocratici connessi alla procedura? Sulla questione l'agenzia delle Entrate si è espressa in più di una occasione chiarendo, in via interpretativa, qual è l'esatto ambito di applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera 1 bis del Tuir che concerne le deduzioni per la procedura di adozione.

La Convenzione per la tutela dei minori

La lettera  l-bis) dell'articolo 10, comma 1, del Tuir, introdotta dall'articolo 4 della legge n. 476 del 31 dicembre 1998, concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja  il 29  maggio 1993",  prevede  la deducibilità dal reddito complessivo del 50% delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di adozione, di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184 del 4 maggio 1983 (riforma della legge sulle adozioni internazionali).

Le condizioni di deducibilità                                                   

Il riconoscimento della deduzione nella misura del 50% delle spese sostenute per l'espletamento delle pratiche di adozione internazionale, è subordinato alla necessaria documentabilità delle spese che debbono essere certificate dagli enti autorizzati che abbiano ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione. Fra le spese certificabili o documentabili sono comprese []

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