I disabili con ridotte capacità motorie che non risultino affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, sono assoggettati alle seguenti regole particolari per l'agevolazione IVA:


  • l'acquisto può riguardare oltre a veicoli, auto, furgoncini, anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;
  •  gli adattamenti dei veicoli per disabili, devono essere adattati prima dell'acquisto, alla ridotta capacità motoria del disabile, o perché già prodotti con l'adattamento in serie, o per effetto di modifiche fatte eseguire dallo stesso rivenditore;
  • il diritto all’IVA agevolata al 4% riguarda anche le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche se usati, e relativi acquisti di accessori e strumenti.


Ausilio per disabile per ingresso in macchina.
L’impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, ovvero che effettua prestazioni di servizio con applicazione dell'aliquota agevolata, è tenuta ad emettere fattura con annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97 (nella vendita di accessori o nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente menzionare la legge 449/97), ovvero della legge 342/2000.

Nel caso di importazione, gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.

Per quello che riguarda la documentazione, i disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai documenti indicati nel paragrafo riguardante i soggetti disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, dovranno presentare per ottenere le agevolazioni di cui trattasi anche i seguenti documenti:

  • fotocopia della patente di guida speciale; per i disabili che non sono in grado di guidare in quanto minorenni o portatori di handicap che non ne consente il conseguimento, non è necessario il possesso della patente di guida speciale. Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso dì una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico;
  • ai soli fini dell'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell'acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare se il disabile è fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente;
  • fotocopia della carta di circolazione da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione indispensabile per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;
  • copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica per l'accertamento della patologia, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.
Per maggiori informazioni: http://www.agenziaentrate.gov.it

0 commenti:

Posta un commento

 
Top