Il fondo per le vittime della strada è uno speciale fondo istituito con legge n. 990 del 1969.
Questo fondo, ai sensi dell'art. 283 del D.lgs n. 209 7/9/05, assolve allo scopo di risarcimento dei danni causati da incidente con veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona , incidente con veicolo non assicurato o natante non assicurato, per danni alla persona e per danni alle cose; incidenti con veicoli o natanti assicurati con assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose; con veicoli rubati, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
Il risarcimento dato dal fondo è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro, che ammonta a € 2.500.000,00 per danni a persona ed € 500.000,00 per danni a cose.
Quindi se per disgrazia dovesse capitarvi un incidente con queste modalità sapete come funziona il regolamento per ottenere un risarcimento danno biologico, o risarcimento pedone o per un risarcimento per danni a cose e veicoli.
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