A partire dal 1 gennaio 2007 è entrata in vigore una nuova formula del c.d. Indennizzo diretto per regolare i termini di risarcimento tra cliente e assicurazione auto.

E' una nuova regolamentazione introdotta definitivamente col dpr n.54/2006 e in base alla quale in caso di sinistro tra due veicoli ci si deve rivolgere per la richiesta di risarcimento direttamente all’impresa di assicurazione con cui si ha stipulato il contratto assicurativo sull'auto o moto.

In caso di risarcimento danno biologico si arriva fino a 9 punti di invalidità temporanea, quindi danni lievi sia fisici che a cose o veicoli.
Invece quando non ci sono gli estremi per l'assicurazione, quando si ha incidente con veicolo non assicurato o natante non assicurato, oppure non identificato, o rubato o ancora con veicoli o natanti assicurati con assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alle persone che per i danni alle cose, interviene uno speciale fondo vittime della strada che risarcisce in questi casi.

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