Giulianova, 23 luglio 2012 – La scuola media "Bindi-Pagliaccetti" ha sbagliato ed il T.A.R. dell'Aquila (Sezione Prima) l'ha condannata a pagare. Infatti, la sentenza nel merito del 27 giugno scorso, depositata in segreteria il 21 luglio 2012, ha accolto il ricorso di Ugo Pepe, rappresentato e difeso dagli avvocati Olga Liberatore ed Albert Pepe, ottenendo il reintegro del figlio nella classe ad indirizzo musicale dalla quale era stato escluso senza ragioni plausibili. La sentenza ha addotto la seguente motivazione (accogliendo tutte le doglianaze del ricorso):
"Visto il ricorso in epigrafe proposto dai genitori del minore Francesco Pepe, i quali impugnano il provvedimento con cui –nell'ambito dell'iscrizione al primo anno nel Plesso scolastico della scuola primaria statale di secondo grado "Bindi Pagliaccetti"- l'alunno non è stato ammesso al corso "tempo ordinario con insegnamento pomeridiano di strumento musicale" (Classe prima sezione C della scuola V. Bindi in via Monte Zebio, 18 a Giulianova Lido), risultando invece inserito nella classe prima sezione E dell'Annunziata in via Di Vittorio a Giulianova;
Considerato che il minore era stato ammesso in data 17.5.2011 a partecipare alla prova preselettiva di strumento musicale, risultando fra i primi idonei a partecipare alla classe Strumento Musicale della scuola V. Bindi a Giulianova Lido con il punteggio quasi apicale di 20,50/21 , e che nonostante tale importante qualificazione l'alunno stesso è poi risultato escluso–senza motivazione alcuna e senza il prescritto preavviso alla famiglia- dalla graduatoria di ammissione alla predetta classe (formata da 27 elementi, pur a fronte di un massimo di 28) ed inserito in un elenco aggiuntivo, e da qui poi assegnato alla classe prima E;
Preso atto che il Dirigente Scolastica non ha inteso dare neanche ex post le spiegazioni richieste dal genitore del piccolo Francesco in ordine alla sorprendente esclusione dal percorso scolastico auspicato, nonostante le notevoli attitudini tecnico-musicale dimostrate nel corso di una prova selettiva predisposta dalla stessa Scuola, proprio in vista della frequentazione del corso ad indirizzo musicale;
Ritenuto che tale modus operandi dell'amministrazione scolastica non possa superare lo scrutinio di legittimità, per evidente difetto di motivazione e di travisamento di risultanze istruttorie, anche in relazione al fatto che il criterio del bacino di utenza, che pure sembrerebbe esser stato adottato nel caso di specie (assegnazione della scuola più vicina alla residenza dell'alunno), risulta come noto ormai superato, o comunque fortemente limitato dal diverso principio di libera scelta in capo i genitori della scuola in cui iscrivere il figlio minore, in base all'offerta formativa tenendo conto delle attitudini del minore stesso;
Ritenuto altresì privo di rilevanza alcuna sull'interesse del minore alla auspicata iscrizione nella classe ad indirizzo musicale il fatto che, dopo la non gradita destinazione alla scuola dell'Annunziata, i genitori avevano chiesto ed ottenuto il nulla osta per il trasferimento presso la scuola secondaria di primo grado di Cologna Spiaggia, trattandosi di scelta dettata solo dalle non condivise decisioni della Scuola "V. Bindi R. Pagliaccetti" ma con il mantenimento della priorità preferenziale verso il corso di tale Istituto scolastico che prevede l'insegnamento dello strumento musicale (come del resto comprovano gli stessi sviluppi successivi all'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensiva di cui all'ordinanza 391/2011 , visto che l'alunno Francesco Pepe ha poi regolarmente frequentato la classe prima C dal dicembre del 2011);
Considerato che il ricorso trova pertanto accoglimento per le ragioni sopra illustrate con conseguente caducazione degli atti annullati, fermo restando che non può tuttavia trovare spazio alcun ristoro risarcitorio per equivalente, genericamente richiesto dai ricorrenti e comunque escluso dalla tutela giurisdizionale in forma specifica che i ricorrenti hanno sostanzialmente ottenuto, anche in virtù della segnalata misura cautelare;
Ritenuto di liquidare le spese secondo soccombenza nella quantificazione indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
Respinge l'allegata istanza risarcitoria per equivalente.
Condanna l'amministrazione alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Elvio Antonelli, Presidente FF
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
Alberto Tramaglini, Consigliere"
Alfonso Aloisi
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