Nuove regole condominiali per riscaldamento, innovazioni e assemblee
Un’altra significativa novità riguarda il RISCALDAMENTO.
In alcune ma determinate situazioni come quando l'unità abitativa non usufruisce di normale erogazione del calore, a causa di problemi tecnici dell'impianto condominiale, che risultano irrisolti al termine della stagione fredda e quando il distacco non comporta squilibri tali da pregiudicare la normale fornitura di calore agli altri condomini o spese aggiunte, allora il condomino può staccarsi dall’impianto centralizzato e ovviamente poi a ritenersi responsabile delle spese di manutenzione dell’impianto di sua proprietà, la conservazione e la messa a norma.
E’ stato confermato inoltre che i condomini che aspirano ad avere un miglioramento, INNOVAZIONI o quant’altro miri a incrementare la qualità della vita di condominio, potranno portare farlo a patto di ricevere la maggioranza all’assemblea.
Proprio riguardo all’ ASSEMBLEA invece sono stati abbassati i quorum costitutivi e deliberativi: la regolarità dell'assemblea in prima convocazione laddove ci sia la maggioranza dei condomini (quindi i 2/3), le proposte verranno validate se saranno approvate dalla maggioranza dei presenti che possano rappresentare almeno la metà del valore dell'edificio.
Mentre invece le deliberazioni dell'assemblea nella seconda convocazione saranno ritenute valide solo all’ottenimento della maggioranza di voti , sempre che costituiscano 1/3 dei millesimi; le deliberazioni sulla nomina e la revoca dell'amministratore, sulle innovazioni che abbiano un interesse sociale come quelle riguardanti la sicurezza, le barriere architettoniche, i parcheggi, e gli impianti centralizzati ma che riguardano anche le riparazioni straordinarie saranno validate solo con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi (ovvero i 2/3); le deliberazioni che riguardano tutte le altre innovazioni e le eventuali installazioni non centralizzate di impianti autonomi verranno rese valide solo con la maggioranza degli intervenuti ed i 2/3 dei millesimi.
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