Le leggi di condominio: novità per parcheggi ed usucapione
Per realizzare i PARCHEGGI da utilizzare come pertinenze dello stabile, è stato ridotto il quorum assembleare: sarà essenziale infatti la maggioranza dei voti degli intervenuti in assemblea, che rappresentino però una quota pari a 334 millesimi, e non più 500. L’assemblea, ovviamente, dovrà essere convocata nel rispetto delle forme stabilite nel secondo comma dell’art.1117-ter del codice civile. Altra modifica per quanto riguarda la disciplina dell’ USUCAPIONE : ogni atto che comporta il godimento esclusivo di parti comuni, infatti, si presumerà essere tollerato dal resto degli altri condomini salvo prova contraria, e sarà quindi insuscettibile di essere posti a fondamento di una eventuale richiesta di usucapione (l’usucapione, è bene ricordarlo, prevede l’acquisto di una determinato bene causato dall’inerzia del precedente proprietario nel caso di prolungato possesso del bene da parte di un secondo soggetto che, trascorso un determinato periodo di tempo ben specificato nel codice, subentra nella proprietà stessa). Nel luogo di maggior uso comune dello stabile, o comunque nel luogo di accesso dell’edificio, dovrà essere esposta l’indicazione con le generalità e i recapiti (di indirizzo o telefonici) dell’amministratore del condominio (o di chi svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore, se quest’ultimo è assente). Altro obbligo importante è quello relativo alla necessaria trascrizione negli appositi registri di qualsiasi atto concernente la modifica della proprietà o della destinazione d’uso di beni relativi all’edificio (intendendosi comprese, tra i relativi atti, anche le eventuali sentenze o delibere assembleari). Le norme relative alle distanze, invece, non troveranno applicazione nel caso in cui tale disciplina non sia compatibile con le condizioni del luogo d’ubicazione dello stabile, come ad esempio nel caso di un centro storico di indubbia importanza per la salvaguardia e il rispetto dell’architettura paesaggistica.
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