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L'estrema complessità e diversificazione dei prodotti immessi ogni giorno sul mercato europeo, il ridotto tempo a disposizione e la difficoltà di ottenere l'unanimità nell'approvazione di direttive dall'elevato contenuto tecnico hanno spinto il Consiglio dei Ministri della Comunità ad adottare, il 7 Marzo 1985, una risoluzione con cui veniva indicato un "nuovo approccio" per la stesura delle norme e per l'armonizzazione tecnica.

Nel 1986 una revisione del Trattato di Roma consentiva l'adozione delle direttive della Comunità Europea in base all'approvazione di una maggioranza qualificata (nuovo articolo 100a del Trattato).
"Vecchio Approccio"

Il cosiddetto "Vecchio Approccio", in vigore fino al Maggio 1985, prevedeva un "approccio per prodotto". Ciò significa che ciascuna Direttiva avrebbe dovuto coprire tutti gli aspetti legati ad un singolo prodotto e poteva avere carattere obbligatorio (Total Directive) o informativo (Optional Directive).
In ogni caso i Paesi Membri erano obbligati ad accettare i prodotti realizzati in accordo a tali specifiche.
"Nuovo Approccio"

Grazie al "Nuovo Approccio" la legislazione deve fissare solo i requisiti essenziali di sicurezza e non le specifiche tecniche della produzione. La stesura delle specifiche tecniche, infatti, è demandata agli organismi di normazioni europei CEN, CENELEC e ETSI.
Vengono adottati atti normativi comunitari – Le Direttive – che riportano i requisiti minimi (essenziali) di sicurezza per i prodotti il cui impiego può risultare pericoloso per l’utilizzatore e/o dannoso per l’ambiente.
Viene, inoltre, rinviata a Norme tecniche armonizzate l’applicazione dei principi stessi.

L’obiettivo delle direttive nuovo approccio è quello di realizzare il Mercato Unico, regolando l'immissione di prodotti nel mercato della Comunità Europea e garantendo la libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi nel rispetto di:

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