L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23/E del 19 marzo, è tornata su un particolare aspetto della definizione dei versamenti tardivi o omessi di cui all'articolo 9-bis della legge 289/2002. L'annoso problema che si affronta è quello emerso in fase di controllo delle adesioni alla sanatoria relativa ai ritardati e omessi versamenti di cui all'articolo 9-bis della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), che ha visto disconoscere la definizione nel caso in cui il contribuente non abbia integralmente versato le somme dovute, questione legata in modo particolare alla possibilità di rateazione delle stesse.
L'articolo 9-bis della legge 289/2002 offriva la possibilità a tutti i contribuenti di poter evitare il pagamento delle sanzioni previste per gli omessi e i tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute non versate o versate in ritardo attraverso il pagamento delle seguenti somme:
- in caso di versamenti omessi, dell'importo non versato e degli interessi
- in caso di versamenti effettuati tardivamente, dei soli interessi.
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