Bracconaggio in zona SIC: sequestrati 6 fucili da caccia. In Sicilia la caccia in aree SIC e ZPS costituisce reato ed è punita con sanzioni penali Il calendario venatorio siciliano vieta la caccia in diverse aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) alle quali, configurandosi come "aree protette", si applicano le disposizioni penali relative a parchi e riserve. Il divieto vige anche in assenza di tabellazione. Riportiamo il comunicato del Nucleo Operativo Provinciale di Palermo del Corpo Forestale della Regione Siciliana del 28 settembre, pubblicato sul notiziario on-line dei Forestale siciliani "Pinus": "Dopo il fermo venatorio dovuto al ricorso delle associazioni ambientaliste al TAR, l'ass. La Via ha reiterato il calendario venatorio - oggetto del ricorso - per cui i cacciatori da ieri (27 sett) hanno ripreso a cacciare. Alcune pattuglie del Nucleo Operativo Provinciale, coordinate dal commissario superiore Salvatore Accardi, hanno effettuato dei controlli del territorio della Riserva Naturale di "Serre di Ciminna", agro del comune di Ciminna (PA). La stessa zona ricade in zona SIC (Sito Interesse Comunitario). Durante il controllo sono stati fermati sei cacciatori intenti a cacciare, malgrado in area di riserva e zona SIC è assolutamente vietato.Si tratta di cacciatori di Palermo e di Altavilla Milicia. I cacciatori sono stati deferiti all'A. G. il reato previsto dall'art. 21 lett. B della legge 157/92. A disposizione della stessa A. G. sono state poste le armi e le munizioni sequestrate: cartucce calibro 12; 5 fucili semiautomatici calibro 12 ed un fucile del tipo con canna sovrapposta calibro 12". La LAV Sicilia esprime viva soddisfazione per questa azione antibracconaggio del Corpo Forestale di Palermo e si congratula con il comm. Accardi ed i suoi uomini per la brillante operazione. Con l'occasione, visto che sulla questione del divieto di caccia nei SIC e ZPS elencati nel calendario venatorio siciliano vi è molta disinformazione, la LAV ricorda che la Corte di Cassazione ha stabilito quanto segue:
E' inoltre opportuno ricordare come la costante e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione penale abbia evidenziato la sussistenza del reato di caccia in area protetta anche in mancanza di tabelle perimetrali (Cass. pen., Sez. III, 22 aprile 1998, n. 4756; Cass. Pen. Sez. III, 19 marzo 1999, n. 5457; Cass. Pen. , Sez. III, 6 giugno 2003, n. 24786; Cas. pen., Sez III , 26 gennaio 2005 , n. 5489). |
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