Sta per scoccare il termine ultimo per presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativa all’anno 2008. Entro lunedì 2 marzo, i titolari di “partita” sono tenuti a effettuare l’adempimento utilizzando esclusivamente il canale telematico, mediante il modello approvato con provvedimento del 15 gennaio 2008, a disposizione sul sito dell’agenzia delle Entrate.

 

La presentazione dovrebbe avvenire nel mese di febbraio di ciascun anno. Nel 2009, però, il 28 febbraio è sabato, pertanto la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile e cioè il 2 marzo.

 

Comunicazione e dichiarazione

Gli effetti della trasmissione della comunicazione sono sostanzialmente diversi da quelli della dichiarazione Iva. Mentre quest’ultima è finalizzata alla determinazione dell’imposta dovuta o del credito spettante, la prima è invece esclusivamente necessaria per il calcolo delle risorse proprie che ogni Stato membro è tenuto a versare all’Unione europea.

La natura non dichiarativa della comunicazione fa sì che siano inapplicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione e sia anche inutilizzabile l’istituto del ravvedimento operoso, a cui invece si può ricorrere nelle ipotesi di violazione degli obblighi dichiarativi. Restano valide, però le sanzioni amministrative, che vanno da 258 a 2.065 euro, per omessa comunicazione ovvero per invio della stessa con dati incompleti o inesatti. A questo proposito, va ricordato che la comunicazione non può essere corretta o integrata, eventuali rettifiche saranno possibili solo al momento della compilazione della dichiarazione annuale Iva.

 

Con la comunicazione, in sostanza, i contribuenti interessati inviano, attraverso il modello informatico, i dati relativi alle risultanze complessive delle liquidazioni periodiche effettuate nel corso del 2008, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio, come il calcolo del pro-rata.

 

Non tutti i titolari di partita Iva sono però obbligati all’invio. La norma infatti prevede specifiche ipotesi di esonero dall’adempimento.

Le eccezioni riguardano:

i soggetti che, nell’anno d’imposta 2008, hanno effettuato soltanto operazioni esenti, anche nel caso in cui gli stessi siano tenuti a presentare la dichiarazione Iva per eventuali rettifiche della detrazione. Stop all’esonero invece se i medesimi contribuenti, nello stesso periodo, hanno registrato operazioni intracomunitarie (ad esempio, acquisto di oro, argento puro, rottami, eccetera). Operazioni per le quali diventano soggetti passivi d’imposta in base al meccanismo dell’inversione contabile

coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti (articolo 36-bis, Dpr 633/1972) e hanno realizzato esclusivamente operazioni esenti

i produttori agricoli che nel 2008 hanno conseguito un volume d’affari non superiore a 7mila euro (articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972)

chi esercita attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività riportate nella tabella allegata al Dpr 640/1972 e applica il regime Iva disciplinato dall’articolo 74, sesto comma, del Dpr 633

le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e nel 2008 non hanno esercitato altra attività rilevante agli effetti dell’Iva

le associazioni senza fini di lucro, sportive dilettantistiche, pro-loco (legge 398/1991) esonerate dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali

i soggetti passivi Iva residenti in altri Stati Ue che, nel 2008, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili o esenti

i contribuenti che si sono avvalsi del regime contabile dei “minimi” introdotto, a partire dall’anno d’imposta 2008, dalla legge 244/2007.

Niente comunicazione anche per gli organi e le amministrazioni dello Stato, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali e le persone fisiche che, sempre nel 2008, hanno realizzato un volume d’affari inferiore a 25.822,84 euro.

 

Individuati gli esclusi, quali sono i contribuenti obbligati all’invio?

In linea di massima, tutti i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, anche se nell’anno di riferimento non hanno registrato operazioni imponibili o non hanno dovuto effettuare liquidazioni periodiche.

Nell’ipotesi in cui siano esercitate più attività con contabilità separate, è possibile presentare un’unica comunicazione riepilogativa.

 

Il modello, che può essere trasmesso sia dal diretto interessato sia da un intermediario abilitato, è semplice e intuitivo. Nei pochi righi da compilare vanno indicate essenzialmente le operazioni attive (rigo CD1) - fatture emesse e corrispettivi ricevuti - e quelle passive (rigo CD2) - fatture relative agli acquisti -, tutte al netto dell’Iva. In particolare, tra le operazioni attive vanno considerate le fatture a esigibilità differita emesse nel 2008 anche se non ancora incassate e non quelle emesse nel 2007 e riscosse nel 2008.

Il rigo CD3 ospita i dati relativi alle importazioni di oro, argento puro, rottami e altri materiali di recupero. Per queste operazioni non si versa l’Iva in dogana dovendosi effettuare l’annotazione della bolletta doganale sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti.

Nei successivi righi (CD4, CD5 e CD6) vanno riportati i risultati relativi a debiti e crediti Iva.

 

Poche e agevoli informazioni, tuttavia bisogna tener conto che l’adozione di particolari regimi Iva e l’effettuazione di determinate tipologie di operazioni possono, in un certo senso, complicare l’adempimento. Per risolvere qualsiasi problematica, il modello e le relative istruzioni.


Fonte: Agenzia Entrate

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