Il decreto “salva consumi” prevede, nell’ambito delle disposizioni che disciplinano la nuova “rottamazione” auto per l’anno 2009, una norma di natura interpretativa che fa chiarezza su taluni aspetti relativi al limite annuale utilizzabile dei crediti d’imposta nascenti da agevolazioni concesse alle imprese.

 

In particolare, il comma 10 dell’articolo 1 del decreto legge 5/2009 prevede che“il comma 53 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 - che, unitamente al comma 54, ha regolamentato i criteri di impiego dei crediti d’imposta che confluiscono nel quadro RU della dichiarazione annuale dei redditi - si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto (pari a 250mila euro) non si applica ai crediti d’imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio”.

Nella sostanza, il tetto annuale riferito alle compensazioni non trova applicazione per una particolare tipologia di crediti d’imposta in cui i soggetti che si avvalgono in compensazione dell’incentivo non costituiscono i veri destinatari della misura agevolativa.

 

I crediti coinvolti

Si fa richiamo, tra gli altri, agli incentivi diretti agli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (ex decreto legge 324/1997), alle agevolazioni poste a favore dei gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica (articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 448/1998 e articolo 29 della legge 388/2000), al contributo per l’acquisto delle autoambulanze e dei mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 20 del decreto legge 269/2003), nonché agli interventi succedutisi nel tempo per la rottamazione o l’acquisto di veicoli (articolo 1, comma 226 e seguenti, della legge 296/2006; articolo 29, comma 1, del decreto legge 248/2007, e, in ultimo, articolo 1 del decreto legge 5/2009).

 

Il bonus rottamazione

Questi, in altri termini, sono i crediti d’imposta che prevedono la concessione di contributi a vantaggio dei consumatori/clienti finali, tramite riduzione sul prezzo della prestazione di un servizio o della cessione di un bene. Si pensi, ad esempio, al meccanismo degli incentivi alla rottamazione, dove, per sostituire, con demolizione, o per acquistare un veicolo nuovo che rispetti gli eco-standard più elevati, all’acquirente del mezzo è riconosciuto un contributo da parte del venditore, il quale poi riottiene la somma dalla società costruttrice o importatrice del veicolo nuovo; quest’ultima, a sua volta, recupera il contributo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione. Ne consegue che l’uso in compensazione delle somme equivalenti agli sconti praticati ai consumatori finali costituisce, per gli operatori economici, un vero e proprio rimborso di contributi anticipati per conto dello Stato. In pratica, il contributo, anticipato dal concessionario - ovvero dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione nel caso di semplice demolizione - viene da questi recuperato attraverso il meccanismo fiscale del credito d’imposta da utilizzare in ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997.

 

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