Scatta l'Iva "per cassa". La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di ieri del decreto 26 marzo 2009 del ministero dell'Economia e delle Finanze dà, infatti, il via alla possibilità di poter optare per il "pagamento" dell'imposta al momento della effettiva riscossione del corrispettivo. Una deroga - che va ad aggiungersi ad altre già normativamente previste - al principio di coincidenza fra effettuazione ed esigibilità dell'operazione, introdotta, si ricorda, dal decreto "anticrisi" (Dl 185/2008) che, nel suo testo originario, ne prevedeva l'applicazione, in via temporanea, per il solo triennio 2009-2011.

Analizziamo più nel dettaglio le "regole del gioco".

A chi si rivolge la norma?

Ammesse all'esigibilità differita sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, da parte di soggetti Iva che nell'anno solare precedente hanno realizzato - o, nel caso di inizio attività, prevedano di realizzare - un volume d'affari non superiore a 200mila euro.

Riguardo alla necessità dello status di soggetto Iva dell'acquirente o del committente, l'agenzia delle Entrate ha avuto già modo di chiarire che "rientrano nell'ambito applicativo della norma le operazioni effettuate nei confronti degli enti non commerciali che operano nell'esercizio di attività d'impresa, ancorché i beni e i servizi acquistati siano destinati ad essere promiscuamente adibiti all'esercizio di attività d'impresa e di attività non commerciali" (circolare n. 8/E/2009, punto 6.8).

Restano, invece, fuori le operazioni effettuate da quanti si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell'imposta, così come quelle poste in essere nei confronti di acquirenti o committenti assoggettati al regime del reverse charge.

Come "differire" l'esigibilità dell'Iva?

La fattura relativa all'operazione per cui si vuole fruire dell'Iva per cassa deve necessariamente essere emessa con l'indicazione che si tratta di operazione con imposta a esigibilità differita, ex articolo 7 del Dl 185/2008.

La mancata annotazione produrrà l'assoggettamento della cessione del bene o della prestazione di servizio alle regole ordinarie.

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