Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie) assegna un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), che consente l'invio di documenti per via telematica. รˆ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009 il Decreto del Presidente del Consiglio sulle disposizioni di rilascio e sull'uso della PEC. L'attivazione della PEC e le comunicazioni che per essa transitano sono senza oneri per il cittadino. Da parte loro le Pubbliche amministrazioni: istituiscono una casella di PEC per ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA (organo pubblico preposto al controllo della posta elettronica certificata) che provvede alla pubblicazione in rete consultabile per via telematica; includono gli estremi di eventuali pagamenti per ogni singolo procedimento; rendono disponibili sul loro sito istituzionale ogni tipo di informazione idonea a consentire l'inoltro i istanze da parte dei cittadini titolari di PEC; sono tenute ad accettare le istanze dei cittadini inviate tramite PEC. Per l'individuazione dell'affidatario del servizio di PEC il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie avvia apposite procedure di gara di evidenza pubblica, e definisce le caratteristiche tecniche del servizio, i livelli di servizio garantiti, gli obblighi dell'affidatario, nonchรฉ gli ulteriori servizi da mettere a disposizione. L'affidatario del servizio di PEC deve rendere consultabili alle Pubbliche amministrazioni, in via telematica, gli indirizzi di PEC, rispettando i criteri di qualitร , sicurezza ed interoperabilitร  definiti dal CNIPA, nonchรฉ la disciplina in materia di tutela dei dati personali.

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