Se un titolo di credito (ad esempio assegni bancari, vaglia, tratte o cambiali) risulta scoperto o il debitore non li salda entro la data della loro scadenza, l'istituto finanziario può avviare le procedure affinché avvenga la pubblicazione del mancato pagamento e dichiarando cosi il soggetto debitore come pagatore“Protestato”.
La banca emittente, non appena riceve un titolo non saldato (qualora risultasse ancora scoperto), provvederà a consegnarlo ad un Ufficiale giudiziario, o ad un notaio, i quali si occuperanno di redigere il Protesto, a quel punto il procedimento sarà esecutivo. L’Ufficiale giudiziario, non farà altro che iscrivere nei registri il nome del protestato che verranno consegnati in duplice copia al Presidente della Camera di Commercio, e al Presidente del Tribunale.
Il primo si occuperà di pubblicare i protesti ricevuti, nel termine di dieci giorni dalla data di consegna. Il titolo di credito verrà restituito alla banca, che lo invierà al creditore sommando ad esso le spese relative al protesto.
Se il protestato seguiterà a non erogare il pagamento del titolo andrà incontro al pignoramento dei beni per un ammontare pari al suo debito e per cinque anni rimarrà iscritto nel Pubblico Registro Informatico dei Protesti, cosa che gli renderà molto difficile ottenere un prestito da un altro istituto finanziario.
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