Novità in arrivo, a partire dal 1° gennaio 2010, nei rapporti transfrontalieri. L'articolo 7 della "legge Iva" (Dpr 633/1972) è destinato ad accogliere le modifiche necessarie per recepire la direttiva comunitaria n. 8 del 12 febbraio 2008, che modificando la precedente n. 112 del 28 novembre 2006, ha fissato nuovi criteri territoriali di tassazione ai fini Iva delle prestazioni di servizio, in considerazione delle trasformazioni intervenute in relazione al volume e alla struttura del commercio dei servizi.
Per l'applicazione dell'imposta, risulta di particolare rilevanza stabilire il luogo dove la prestazione è stata svolta, salvo individuare un criterio sostitutivo laddove sia necessario.
La direttiva 8/2008 premette innanzi tutto quale dovrebbe essere il principio generale ispiratore della normativa relativa all'individuazione del luogo di tassazione, ovvero "il luogo di imposizione dovrebbe essere di norma il luogo in cui avviene il consumo effettivo".
Tuttavia, l'applicazione di tale principio comporterebbe l'introduzione di alcune deroghe "per ragioni sia politiche sia amministrative".
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