BILANCIO
EUROPEO E NUOVO OBBLIGO DI REVISIONE
Bilancio
2019: verifica nuovo obbligo S.r.l. Con GB
La recente riforma del fallimento ha
modificato l'art.2477 del codice civile ed introdotto soglie modeste
per la nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore in numerose
S.r.l. precedentemente esonerate.
A partire dall'approvazione del
bilancio al 31-12-2018, le S.r.l. Che hanno diritto a presentare lo
schema abbreviato devono comunque verificare con attenzione i nuovi
parametri. Per questo motivo GB ha elaborato una tabella integrata
con lo scopo di eseguire la verifica dimensionale e che permette allo
stesso tempo, di modificare eventualmente, il Verbale dell'Assemblea
per mettersi in regola. Riportiamo e approfondiamo, di seguito,
quella che è la normativa a cui abbiamo fatto riferimento prima:
Il Codice della Crisi di impresa e
dell'Insolvenza (CCI) ha introdotto anche nuovi obblighi in materia
di nomina dell'organo di controllo nelle S.r.l., in particolare
l'art.379 del D.Lgs.12 gennaio 2019, n.14 in GU n.38 del 14/02/19 che
entra in vigore il 16/03/2019. Quali sono quindi le casistiche di
nomina dell'Organo di Controllo/revisore con cui è necessario
confrontarsi ad oggi? Le abbiamo riassunte in questo elenco:
- Società per Azioni s.p.a.
- Società in Accomandita per azioni S.a.p.a
- Società Cooperative (S.p.A o S.r.l.) che emettono strumenti finanziari non partecipativi (strumenti finanziari forniti di diritto finanziario e di diritto amministrativo – a seguito di apporti di soci e di terzi- escluso il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci)
- Società Cooperative (S.p.A. O S.r.l.) che hanno i requisiti previsti per le S.r.l. Dall'art.2477 comma 3 (tutte le successive casistiche)
- Società tenute al bilancio consolidato
- Società controllanti di un'altra società tenuta alla revisione legale dei conti (esempio S.r.l. Controllate di S.p.A./ S.a.p.A.)
La novità è rappresentata comunque
dall'entrata, dopo la modifica del Codice della Crisi di Impresa e di
Insolvenza, nel lotto delle casistiche appena lette, delle Società
che superano per due esercizi consecutivi almeno uno dei (nuovi e
ridotti) limiti:
- Attivo S/P non inferiore a 2.000.000
euro
- Ricavi A1 C/E non inferiori a
2.000.000 euro
- Dipendenti occupati in media non
inferiori a 10
Da ricordare, in particolare, è che
l'obbligo di nomina dell'Organo di Controllo/Revisione nel periodo
transitorio, decorre dalla data di entrata in vigore del Codice, cioè
dal 16/03/19 e deve essere adempiuto entro nove mesi (16 dicembre
2019) insieme alla modifica dello Statuto/Atto costitutivo, se
necessaria.
La revisione suggerisce di procedere
subito alla nomina qualora lo Statuto sia sin da subito in linea con
i nuovi obblighi anche prima di dicembre 2019, ad esempio, se fosse
pronto già in sede di approvazione del bilancio 2018 (marzo/aprile
2019)
Per questo motivo GB propone già al
momento dell'approvazione del bilancio 2018, la tabella per
verificare l'esistenza del nuovo obbligo. Si potrà inoltre, in caso
di necessità, allegare il Verbale di Assemblea dei soci di
approvazione del bilancio, aggiungendo questo punto specifico anche
nell' “ordine del giorno”.
Per essere in linea con la nuova
normativa, la nomina dell'Organo di Controllo/Revisore deve avvenire
entro un mese dall'assemblea che approva il bilancio in cui vengono
superati i limiti.
Questo nuovo obbligo interessa quindi
le S.r.l. “non piccole” rispetto ai nuovi parametri, diversi sia
da quelli dell'abbreviato sia da quelli per il bilancio
micro-imprese, quindi intermedi. Per esempio, potremmo avere un
bilancio abbreviato di S.r.l. Al 31.12.2019 con relazione
obbligatoria dell’Organo di controllo.
Anche dalla disciplina di uscita dal
regime, si evince la volontà del legislatore di esercitare controllo
sulle S.r.l. Il più a lungo possibile: la nomina dell'Organo di
Controllo/Revisore termina solo quando per tre esercizi consecutivi
non è mai stato superato alcun limite.
Bilancio 2019:
raddoppio limiti obbligo revisione S.r.l.
L'art.2477 comma 3 del Codice Civile è
stato modificato due volte nel corso del 2019: la prima volta dal
Codice della crisi di impresa e la seconda volta dalla Legge di
conversione del decreto Sblocca Cantieri. Quindi nel 2019 si sono
susseguite tre diverse situazioni di obbligo con diversi limiti per
la nomina del Collegio sindacale o del Revisore nelle S.r.l..
A regime, cioè dal 18/0672019, in sede
di approvazione del bilancio 2018 o successivo, le S.r.l. Devono
verificare con attenzione i nuovi parametri che salgono a quota
quattro milioni di attivo o di ricavi o a venti dipendenti.
GB ha aggiornato la procedura ed
elaborato una seconda tabella integrata che esegue la verifica
dimensionale, consentendo di inserire in Verbale Assemblea (di
approvazione del bilancio) i conteggi e l'eventuale nomina. Viene
mantenuta la visualizzazione della tabella originaria ai fini del
controllo sulla sussistenza dei limiti pregressi.
Normativa
Il codice della Crisi d'impresa e
dell'insolvenza (art 379 del D.L.gs 14/2019) in materia di nomina
dell'organo di controllo nelle S.r.l. Ha introdotto obblighi in
vigore dal 16/03/2019 al 17/06/2019, rideterminati in sede di
conversione del DL 32/2019 in G.U. 140 del 17/06/2019) che dal
18/06/2019 ha raddoppiato gli stessi limiti. Segue il doveroso
riepilogo delle tre situazioni e i soggetti interessati dall'obbligo
di revisione.
Sopravvenuta
insussistenza dell'obbligo di nomina
Le S.r.l. Che, nel periodo dal
16/03/2019 al 17/06/2019, avessero nominato l'Organo di Controllo
/Revisore a causa del superamento dei limiti introdotti dal CCII (in
occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 e
possedendo uno Statuto Sociale già in linea con il codice) e ad oggi
si trovino al di sotto dei limiti introdotti dalla Legge Sblocca
Cantieri, si trovano in una situazione di incertezza normativa, che
dottrina autorevole sta cercando di colmare. A società che con
riferimento al bilancio 2018 o successivi:
- Hanno superato i limiti introdotti con il CCII (2 milioni, 2 milioni, 10 dipendenti)
- Hanno nominato un organo di controllo superiore nel periodo 16/03/2019- 17/06/2019)
- Non superano gli attuali limiti dello Sblocca Cantieri (4 milioni, 4 milioni, 20 dipendenti)
Revisore legale: C'è la
possibilità di revoca del Revisore (a condizione che preliminarmente
il Consiglio di Amministrazione comunichi al Revisore che
all'Assemblea è stata proposta la revoca indicandone i motivi, ex
D.M. 261/2012)
Collegio sindacale: C'è
l'obbligo di mantenimento del Collegio Sindacale o dei sindaci con
funzione di revisione legale anche dopo il 18/06/2019 (in quanto
nella legge di conversione dello Sblocca Cantieri manca la previsione
di giusta causa di revoca presente invece in precedenti
provvedimenti, come ad esempio il D.L. 91/2014)
I nostri articoli sul bilancio e sul
software
obbligo revisione sono disponibili presso il sito del
programma BILANCIO EUROPEO GB.
GBsoftware S.p.A.
è una software house nata dall'idea di un commercialista e
dell'esperienza di uno studio attivo dal 1977. Siamo specializzati in
software semplici per studi e imprese.
0 commenti:
Posta un commento