Nei casi di impossibilità documentata del datore di lavoro di sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione il coniuge, i figli o altri parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado potranno sottoscrivere il contratto di soggiorno per conto del proprio congiunto.Il Ministero dell'Interno nel richiamare le indicazioni dell'INPS relative ad alcune problematiche connesse alla presentazione delle domande di emersione ex L. 102/09, risponde in merito all'eventualità che il datore di lavoro si trovi nell'impossibilità documentata di sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Se a firmare il contratto di soggiorno dovesse provvedere un soggetto diverso dal coniuge, i figli o altri parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado si potrà far ricorso, oltre che ad apposita procura notarile, anche a delega o mandato o procura con firma autenticata da un funzionario del Comune di residenza del datore di lavoro.

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