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Se i documenti servono per descrivere o controllare come vengono fatte le cose, le registrazioni vengono utilizzate per provare che le cose sono state fatte, per evidenziare come sono state fatte, per tracciare le attività e per dare evidenza che il Sistema di Gestione della Qualità funziona a dovere. Per questo vanno stabilite e conservate.

Le registrazioni, pur essendo assimilabili a dei documenti, vengono trattate nella norma in un punto diverso perché non vengono emesse come dei documenti veri e propri né hanno degli indici di revisione.

L’elenco delle registrazioni minime necessarie per la gestione di un Sistema non è contenuto in questo punto ma è disseminato all’interno dei diversi requisiti che richiedono di essere supportati nella loro evidenza da registrazioni. Al punto 4.2.1 abbiamo provveduto a riunirle in un elenco facilmente consultabile.

I requisiti per la gestione delle registrazioni sono, nella sostanza, gli stessi già elencati per la gestione dei documenti al punto 4.2.3 e vanno descritti in una procedura.

Anche questo, come il precedente, non è un requisito nuovo.

Prendendo come riferimento il ciclo PDCA siamo nella fase di Do (Esecuzione).

9001 (Continuate la lettura degli altri punti della norma su QualitiAmo).

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