1 REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME
1.1 Contributi a fondo perduto per l’acquisto di beni strumentali
D. Un ’impresa ha beneficiato di un contributo pubblico a fondo perduto in c/impianti di 8.000 euro.
Si chiede di conoscere se l’importo del suddetto contributo in conto impianti possa essere computato, ai fini del parametro d’ingresso di 15.000 euro, a decurtazione del corrispettivo di acquisto di un bene strumentale.
R. Ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera b), della legge finanziaria 2008, una delle condizioni da soddisfare per l’applicabilità del regime dei contribuenti minimi è che nel triennio solare precedente non siano stati effettuati acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro, rilevando, per il raggiungimento di detto limite, anche gli acquisti effettuati mediante contratti di app alto e di locazione, pure finanziaria. Dal tenore letterale del citato comma 97 che, ai fini della misurazione del parametro dei 15.000 euro, attribuisce rilievo al corrispettivo sostenuto ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633 del 1972, emerge che, nel caso di specie, anche se l’effettivo onere dell’acquisto non è ricaduto per intero sul contribuente, debba essere preso in considerazione il corrispettivo complessivo del bene strumentale acquisito, a prescindere, quindi, dalle modalità con le quali l’acquisto medesimo è stato finanziato. D’altra parte, la soluzione contraria determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra due identiche imprese che hanno acquistato il medesimo bene strumentale,
facendo rientrare nel regime dei minimi l’impresa che ha goduto dell’agevolazione finanziaria per l’investimento ed escludendo, invece, quella che ha sostenuto per intero l’effettivo onere dell’operazione di cui trattasi.


1.2 Partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di professionisti
D. Si chiede se l’accesso al regime dei minimi è precluso nel caso di un professionista che abbia costituito nel 2007 un raggruppamento temporaneo di professionisti ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. g), del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ex articolo 17, comma 1, lettera g, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.)
R. Il comma 99 della legge finanziaria per il 2008 prevede che non sono considerati contribuenti minimi “gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo Testo unico”.
I raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 90 del d.lgs. n. 163 del 2006, codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono costituiti tra professionisti per l’espletamento delle prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e ad altri incarichi di supporto tecnico-amministrativo.
Nella specie, è rilevante distinguere l’ipotesi in cui le attività affidate al raggruppamento temporaneo siano svolte dai singoli professionisti in modo autonomo e separato, dall’ipotesi in cui le attività non siano separabili o comunque siano svolte in modo unitario, avvalendosi di un’unica organizzazione comune.
Nel primo caso, si ritiene che il raggruppamento temporaneo non costituisca un soggetto autonomo che assume rilevanza ai fini dell’applicazione del comma 99 della legge finanziaria 2008. Diversamente, nella seconda ipotesi, il raggruppamento temporaneo si configura come società o associazione di fatto, assimilata sotto il profilo fiscale alla società in nome collettivo, ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, che impedisce l’accesso del professionista che vi partecipa al regime dei contribuenti minimi.





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