L'acquisizione dell'immagine dei documenti da conservare in formato elettronico può avvenire tramite scansione: in questo caso, infatti, la condizione che sia garantita la fedele rappresentazione, è rispettata. Nessun vincolo temporale né specifiche regole per l'opzione e la revoca della conservazione sostitutiva. E', in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione n. 196/E del 30 aprile con cui l'Agenzia fornisce dei chiarimenti sull'archiviazione automatizzata, a una società che intende avvalersi della conservazione di fatture e note di credito tramite supporto informatico, con conseguente eliminazione del cartaceo.

L'istante, in particolare, chiede se la procedura che intende seguire (invio ad un provider esterno dei file informato pdf, importazione dei file sulla piattaforma del provider esterno tramite upload e filgate, firma dei file presenti sul server del provider e memorizzazione dei file firmati in ordine cronologico su supporto idoneo a garantire la leggibilità nel tempo) è conforme alle norme vigenti. Chiede, inoltre, quali sono i tempi di acquisizione dell'immagine e se esiste un termine minimo di validità per l'opzione della contabilizzazione automatica e per la sua eventuale revoca.

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