Notevole l'impegno che il decreto legge 112/2008 ha richiesto all'agenzia delle Entrate in sinergia con la Guardia di finanza, scommettendo sull'accertamento sintetico effettuabile, esclusivamente, nei confronti delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 600/73.

L'obiettivo รจ utilizzare tale metodologia per comprendere se il tenore di vita del contribuente รจ congruo rispetto ai redditi dichiarati.

L'articolo 38 del Dpr 600/1973, pur essendo rimasto sostanzialmente invariato dal 1974, garantisce un'applicazione pratica sempre al passo con i tempi.

Infatti, sono in corso "acquisizioni informative realizzate dagli Uffici mediante specifiche "campagne" esterne, coordinate a livello centrale, volte al rilevamento di cessioni di beni e di prestazioni di servizi considerabili "di lusso" effettuate da soggetti operanti nelle rispettive circoscrizioni (porti turistici, circoli esclusivi, scuole private, wellness center, tour operator, e cosรฌ via)" (circolare n. 13/2009).

L'utilizzo di tali indici, rivelatori di agiatezza, anche diversi da quelli elencati nel decreto ministeriale del 1992, รจ legittimo proprio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo Dm, che prevede la facoltร  per gli uffici di utilizzare, per la determinazione sintetica del reddito complessivo, anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacitร  contributiva diversi da quelli espressamente previsti dallo stesso decreto. In altre parole, l'elenco dei beni rivelatori della reale capacitร  contributiva non รจ tassativo, attesa la possibilitร  per l'ufficio di individuarne diversi rispetto a quelli previsti dalla tabella del Dm. In tal caso, agli uffici รจ affidata la valutazione dei predetti elementi al fine di determinare il reddito presunto.

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