Notevole l'impegno che il decreto legge 112/2008 ha richiesto all'agenzia delle Entrate in sinergia con la Guardia di finanza, scommettendo sull'accertamento sintetico effettuabile, esclusivamente, nei confronti delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 600/73.
L'obiettivo è utilizzare tale metodologia per comprendere se il tenore di vita del contribuente è congruo rispetto ai redditi dichiarati.
L'articolo 38 del Dpr 600/1973, pur essendo rimasto sostanzialmente invariato dal 1974, garantisce un'applicazione pratica sempre al passo con i tempi.
Infatti, sono in corso "acquisizioni informative realizzate dagli Uffici mediante specifiche "campagne" esterne, coordinate a livello centrale, volte al rilevamento di cessioni di beni e di prestazioni di servizi considerabili "di lusso" effettuate da soggetti operanti nelle rispettive circoscrizioni (porti turistici, circoli esclusivi, scuole private, wellness center, tour operator, e così via)" (circolare n. 13/2009).
L'utilizzo di tali indici, rivelatori di agiatezza, anche diversi da quelli elencati nel decreto ministeriale del 1992, è legittimo proprio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo Dm, che prevede la facoltà per gli uffici di utilizzare, per la determinazione sintetica del reddito complessivo, anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli espressamente previsti dallo stesso decreto. In altre parole, l'elenco dei beni rivelatori della reale capacità contributiva non è tassativo, attesa la possibilità per l'ufficio di individuarne diversi rispetto a quelli previsti dalla tabella del Dm. In tal caso, agli uffici è affidata la valutazione dei predetti elementi al fine di determinare il reddito presunto.
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