In edilizia le procedure si semplificano. La novità ha un nome ben chiaro, Scia, ovvero la Segnalazione certificata di inizio attività, introdotta con la manovra estiva e che va a sostituire la Dia, Denuncia di inizio attività.
Come funziona la nuova procedura? Con la Scia diventa possibile dare il via ai lavori nello stesso giorno della segnalazione dell’interessato all’amministrazione preposta. Non occorre dunque attendere più i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina.
La segnalazione deve essere poi corredata da una serie di documenti come le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto di notorietà previsti dal Dpr 445/2000, le attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, le dichiarazioni di conformità rilasciate dall'Agenzia delle imprese e gli elaborati tecnici per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
In caso di carenza di requisiti, l’amministrazione potrà adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione.
Attenzione però. La Scia non può essere applicata in presenza di vincoli ambientali né agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia. Allo stesso modo, no alla Scia se si presentano vincoli culturali.
Ricapitolando, la Scia si applica in caso di restauro e risanamento conservativo come consolidamento, ripristino, rinnovo degli elementi costitutivi, oltre all’inserimento degli elementi accessori e degli impianti necessari per l’utilizzo dell’immobile. Ancora, si applica per la ristrutturazione edilizia, comprese demolizioni e ricostruzioni con stessa volumetria e sagoma. Infine, nel caso di varianti al permesso di costruire per opere che non incidono però su parametri urbanistici e volumetrie, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le prescrizioni del permesso di costruire.
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